Pubblicato il 22 Set 2020
Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, l’Ordinanza 21 settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 settembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020,
n. 222;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12
agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, le parole «Croazia,
Grecia, Malta o Spagna» sono sostituite dalle seguenti: «Croazia,
Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica,
Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania,
Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».
2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al
comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
settembre 2020.
3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione
del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che
intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli
Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina
seguente:
a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B
dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 agosto 2020;
b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E
dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 agosto 2020.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre
2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2020
Il Ministro: Speranza
______
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.