Sicurezza sul lavoro - servizi di consulenza

News

COVID-19. Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

Pubblicato il 22 Set 2020

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, l’Ordinanza 21 settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Fonte: Min. Salute

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 settembre 2020 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139) 

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione; 

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 

  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute; 

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali; 

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'art. 2, comma 2; 

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in

particolare, l'art. 1, comma 1; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7

settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,

n. 222; 

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e

del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili; 

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19; 

  Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale  della

prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 

  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,

del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure

urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul

territorio nazionale; 

  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell'interno; 

 

                                Emana 

                       la seguente ordinanza: 

 

                               Art. 1 

 

              Misure urgenti di contenimento e gestione 

                      dell'emergenza sanitaria 

 

  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,

all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  12

agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  le  parole  «Croazia,

Grecia, Malta o Spagna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Croazia,

Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica,

Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania,

Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». 

  2. Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  indicati  al

comma  1  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e

integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7

settembre 2020. 

  3. Al fine di adeguare le misure di contenimento  della  diffusione

del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che

intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei

quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli

Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina

seguente: 

    a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B

dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 7 agosto 2020; 

    b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E

dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 7 agosto 2020. 

                               Art. 2 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7  ottobre

2020. 

  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione. 

  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

    Roma, 21 settembre 2020 

 

                                                Il Ministro: Speranza 

 

                               ______ 

 

Avvertenza: 

    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del

controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente

efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,

21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 


A cura di: dott.ssa Emilia Barbati, Senior Legal Consulting




Loading…