D. LGS 231/01

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COVID-19: analisi dei possibili riflessi sul Modello 231 oltre l’art. 25-septies D.lgs. 231/2001

L’emergenza Covid-19, in costante crescita nel territorio nazionale, obbliga nuovamente a svolgere alcune riflessioni sui possibili riflessi, di tale situazione emergenziale, sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottati dalle Aziende, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Oltre a quanto scritto nel precedente articolo, circa la necessità per le Aziende di adottare protocolli specifici per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 (art. 589 c.p., omicidio colposo, e art. 590 c.p., lesioni personali colpose, illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro), risulta doveroso svolgere una ulteriore analisi su gli altri reati presupposto, ex D.lgs. 231/2001, e sulle condotte che possono integrare le fattispecie ivi descritte, durante la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, qualora sia dimostrato l’interesse o il vantaggio tratto dall’Aziende nella commissione del reato.

Con riguardo, in particolare, ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001, i riflessi sul Modello 231 per i reati presupposto di tale categoria possono riguardare i casi di:

  • partecipazione a procedure di gara/affidamento semplificate, come statuito dal Decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
  • rapporti con enti per l’accesso ad ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione salariale in deroga);
  • rapporti con le Autorità pubbliche per l’ottenimento di autorizzazioni alla prosecuzione dell’attività, in mancanza dei requisiti richiesti dal DPCM del 22 marzo 2020;
  • rapporti con le Autorità pubbliche per evitare le sanzioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione ivi disposte.

In relazione, invece, ai reati contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-bis del D.lgs. 231/2001, possono realizzarsi, in tale contesto, i seguiti comportamenti illeciti:

  • il compimento di operazioni illecite sul mercato, finalizzate a sopperire alle necessità di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e presidi quali: ventilatori, mascherine protettive, agenti disinfettanti ecc.;
  • produzione e/o commercio di DPI contraffatti o comunque non certificati e/o non sicuri;
  • produzione e commercio di DPI a prezzi notevolmente maggiorati rispetto al mercato di riferimento.

Per i reati informatici, ex art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, possono venire a crearsi delle condotte criminose a seguito dell’attivazione massiva dello smart working  (con procedura agevolata, confermata anche dagli ultimi DPCM), in quanto tale situazione deve comportare, per le molte Aziende che lo hanno attuato, sicuramente una maggiore attenzione alla sicurezza informatica mediante la riorganizzazione del lavoro, delle modalità di controllo dei propri dipendenti e della gestione delle procedure interne.

In ultimo, con riguardo ai reati tributari, di recente ingresso nel panorama 231, all’art. 25-quinquiesdecies, e, in particolare, alreato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 231/2001), in tale situazione di crisi nazionale, tale illecito penale potrebbe verificarsi nel caso in cui non venga effettuato un adeguato controllo sui fornitori esterni e la rispondenza delle fatture emesse alle operazioni effettivamente rese, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto in tale situazione di crisi generale.

 

Fonte: Avvocato Mariacarmela Lospinuso




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