È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante: «misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».
Di particolare interesse, per la materia lavoro, lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili(articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020.
Inoltre, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, è previsto l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Infine, viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:
validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Fonte: dottrinalavoro