Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito le principali previsioni solo per il lavoro privato (per il pubblico si rimanda alla norma).
Lavoro privato
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
Dove si applica
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai tutti i luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Fonte: Governo 16 SETTEMBRE
SITUAZIONE NORMATIVA AD OGGI:
Il 22 settembre è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il provvedimento è entrato in vigore dal 22 settembre.
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per accedere ai tutti i luoghi di lavoro ma con delle differenze rispetto a prima.
Differenze:
Rispetto alla prima bozza del DL 127/2021 vengono ridotte le differenze di trattamento tra pubblico e privato.
Inoltre, non è più prevista la sospensione dal lavoro senza green pass (è prevista solo nelle aziende private con meno di 15 dipendenti).
Infatti, nelle grandi aziende private, quelle con più di 15 dipendenti, i lavoratori in base all’art. 3 comma 6 del decreto: «nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Inoltre: «Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».
L'unica differenza tra lavoro pubblico e quello privato che emerge dal testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda le piccole aziende (meno di 15 dipendenti) perché il lavoratore privo di green pass possa anche essere "sospeso" dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, nonché venire sostituito per un periodo non superiore ai dieci giorni e che possono essere rinnovati soltanto una volta (comma 7 dell'Art. 3).
Nota della dott.ssa Barbati:
Quindi, qualora le aziende si chiedano: ma se il lavoratore perde il diritto allo stipendio e non viene sospeso, a quale titolo e per quanto tempo resta a casa? La risposta è:
è considerato assente ingiustificato
e resta a casa fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA)