Con sentenza del 30 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia ha affermato che se la prestazione lavorativa è organizzata attraverso un software gestito dal committente che impartisce, continuamente, disposizioni al personale della cooperativa di logistica (riconoscimento vocale associato ad un barcode) con cui è stato sottoscritto un contratto di appalto, si è in presenza di una violazione dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, concretizzando una intermediazione illecita di manodopera.
La presenza di un incaricato dell’appaltatore, presente sul posto di lavoro, che non organizza e non da disposizioni è, sostanzialmente, ininfluente.
Fonte: dottrinalavoro