Le deroghe possibili alle previsioni dell’art. 65:
In questo secondo caso il datore di lavoro deve richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL) una formale autorizzazione, con le modalità indicate nel successivo capitolo “Come deve essere fatta la richiesta di autorizzazione”.
(*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione e microclima adeguate.
Nasce la necessità di elaborare un documento, ottenere una nuova autorizzazione, adeguare impianti o attrezzature esistenti?
Il DL dovrà chiedere all'ASL territoriale, attraverso apposito modulo, una formale autorizzazione. A tal fine dovrà dichiarare e quindi assicurare sotto la propria responsabilità che nei suddetti locali non verranno effettuate lavorazioni che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi, e dichiarare altresì che nei locali saranno rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 09/04/08 n. 81 e ss.mm. e si provvederà ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima
Come elaborare il documento:
Utilizzare apposito modulo previsto in allegato alla norma.
Ci sono ripercussioni su altri documenti?
Ripercussioni legali:
Sanzioni art. 65 TU
Come possono aiutarti i tecnici ERSG?
Possono verificare se il luogo sotterraneo rispecchia i requisiti di salute e sicurezza prescritti dal D.Lgs 81/08, e collaborare con il DL per la richiesta all'ASL.
Infine possono offrire eventuale supporto se l'ASL richiede adeguamenti del locale sotterraneo.