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Coronavirus Covid-19 - Aggiornamento sul trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione del contagio

Il DPCM 11 marzo 2020, legittimando l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio ai fini della prosecuzione dell’attività d'impresa durante l’emergenza epidemiologica, costituisce la base giuridica e la condizione di liceità dei trattamenti che derivano dell’implementazione degli stessi.

L'adozione delle misure previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Confindustria con il Governo e i Sindacati il 14 marzo 2020, legittima le imprese al trattamento di dati personali anche c.d. sensibili (es.  rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, dichiarazioni sul soggiorno in zone a rischio epidemiologico o sui contatti con persone risultate positive al COVID-19).

Si ricorda che, il 2 marzo 2020, il Garante Privacy aveva pubblicato un comunicato che inibiva la raccolta sistematica e generalizzata di informazioni a coloro che avessero avuto accesso ai locali aziendali limitando, di fatto, l'adozione di misure precauzionali per la tutela del personale.  

L' art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, invece, costituisce la base giuridica e la condizione di liceità dei trattamenti dei dati derivanti dall'attuazione dei protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio, nel pieno rispetto dei diritti e della normativa vigente.

Tale trattamento può ritenersi legittimo, senza dover acquisire il consenso degli interessati, anche sulla base del Reg. n. 679/2016 (GDPR), qualora sia necessario: 

- per la salvaguardia di un interesse vitale dell’interessato o di un terzo (art. 6, par. 1, lett. d) e art. 9, par. 2, lett. c) del GDPR);
- per adempiere a un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR).

Alla luce del nuovo quadro giuridico, quindi, i trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio possono considerarsi consentiti.


Fonte: confindustriaemilia




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