Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 agosto 2021, ha dichiarato antisindacale e, quindi, in contrasto con l’art. 28 della legge n. 300/1970, la condotta di una società che:
- a fronte di un atteggiamento posto in essere da un amministratore che, sui social, esprimeva frasi dispregiative ed ostili nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti aziendali, aveva tenuto un atteggiamento tollerante, senza prendere le distanze dallo stesso. Il giudice ha ritenuto che la pubblicazione su Twitter di messaggi dispregiativi e molto critici contro le organizzazioni sindacali, non possa essere ritenuta una mera forma di manifestazione del pensiero;
- ha promosso e sostenuto l’adesione dei propri dipendenti ad altra associazione sindacale concedendo a quest’ultima un trattamento di miglior favore rispetto alle altre, in ciò violando sia i principi di buona fede e di correttezza, che gli articoli 15 e 17 della legge n. 300/1970. Il comportamento “di favore” nei confronti di tale sigla sindacale è consistito nell’inserimento di un link nell’intranet aziendale finalizzato al collegamento a tale sindacato con promozione indiretta all’adesione (sarebbe stato affermato espressamente che i rappresentanti di tale associazione avrebbero avuto più possibilità di partecipare alla vita dell’impresa).
Fonte: Dottrinalavoro