La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della circolare relativa agli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto.
In merito è staato pubblicato l’Interpello n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. ‘Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106’. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019”.
Nel nuovo interpello si indica che la Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della, più volte citata, Circolare del 25 gennaio 2011.
La Regione Toscana “chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi”.
E in particolare “il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".
Riportiamo un breve estratto dell’allegato con particolare riferimento al punto d):
Allegato 1: Elenco attività “ESEDI” a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili: (…) b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: (…) c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato: (…) d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. 1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati. |
Per rispondere al quesito della Regione Toscana la Commissione premette che:
Sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene dunque “che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, conclude l’Interpello, “resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni”.
Fonte: puntosicuro