Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali
Nota della dott.ssa Emilia Barbati:
la circolare prende in considerazione gli addetti al VDT(video terminale), chi cioè utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause[1].
Tali attività possono presentare anche rischi per la vista e per gli occhi, oltre che per l’apparato muscolo scheletrico.
Il documento INAIL chiarisce la differenza tra occhiali da vita e DSCV (dispositivi speciali di correzione della vista) ed imputa, a carico del DDL*, le spese per l’acquisto dei DSCV qualora ne ricorrano i requisiti.
Infatti, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente che dirà al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, della necessità che il lavoratore utilizzi un DSCV durante le attività al VDT.
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* rimborsati dall'Istituto (Inail) fino all'importo die 150 euro.
Si specifica che i DSCV si suddividono in:
1. Sorveglianza sanitaria
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.
Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla Circolare (cfr. allegato n. 1):
Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.
2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)
I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.
Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.
Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC[3], secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.
3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa
In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.
La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.
Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane.
L'Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.
Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.
4. Disposizioni contabili
La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari - V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa VI livello 01 - accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare 2 novembre 2006, n. 47.
NOTE
1 Cfr. Art.175 d. lgs. n. 81/08
2 Cfr. Art. 41 d. lgs. n. 81/08
3 Cfr. art. 41, comma 2, lettera a)
4 Cfr. art. 41, comma 2, lettera c)
Fonte: Inail