LIspettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4619 del 24 maggio 2017, ha dettato alcuni chiarimenti concernenti la video sorveglianza alla luce del nuovo articolo 4 della legge n. 300/1970, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015.Questi i punti essenziali: la procedura autorizzativa dellIspettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo verificatosi in sede aziendale con gli organismi sindacali interni; lautorizzazione rilasciata dallITL può essere sostituita da un successivo accordo sindacale; le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dellaccordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; le intese raggiunte ex art. 8, comma 2, della legge n. 148/2011 in materia di video sorveglianza debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi, derogatori rispetto allart. 4, debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro; laccordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015). Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro