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Cessazione dello stato di emergenza: in GU il D.Lgs 24/3/22

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022

Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Ecco i passaggi principali.

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. 

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

Fonte salute.gov.it

Data di pubblicazione: 25 marzo 2022 , ultimo aggiornamento 28 marzo 2022

 

 




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