Con sentenza n. 7861 del 4 marzo 2022, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che per la identificazione del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale è sufficiente, pur se riferita ad un unico lavoratore, la identificazione anche di uno solo degli indici di sfruttamento indicati dal comma 3.
Fonte: dottrinalavoro
Nota della dott.ssa Emilia Barbati:
si ricorda che il comma 3^ dell’art. 603-bis , come indici di sfruttamento, la presenza di:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.