Con sentenza n. 3405 del 29 gennaio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando per un errore nell’analisi dei rischi o nella identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.
Fonte: dottrinalavoro
Commento alla notizia della dott.ssa Emilia Barbati
Questa sentenza chiarisce la differenza tra il “formale” ed il “sostanziale” in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
In pratica, non basta, produrre atti cioè effettuare la valutazione del rischio e implementare misure di prevenzione per iscritto se poi, nella sostanza, per erronea valutazione e/o analisi, quella misura adottata non si rivela come “adeguata”.
Come capire se è adeguata?
Risponde l’art. 2047 del cod. civ.: occorre che il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa è, nei fatti, l’idoneità di una misura di prevenzione..
E.R Services Group è impegnata ad aiutare le aziende a conformarsi alle leggi e alle norme di sicurezza sul lavoro, offrendo una vasta gamma di servizi e soluzioni personalizzate.
Dalla valutazione dei rischi alla gestione degli appalti, dalla conformità delle macchine alle pratiche per la sicurezza antincendio, forniamo il supporto necessario per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conformità alle normative.
Contattateci per scoprire come possiamo supportarvi nella gestione della sicurezza sul lavoro e nella creazione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza.