D. LGS 231/01

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Cassazione: responsabilità amministrativa dell’Ente per infortunio sul lavoro

Con osservazioni della dott.ssa Emilia Barbati.

 

Con sentenza n. 22683 del 25 maggio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità dell’Ente per il reato di lesioni personali colpose in danno di lavoratore infortunato non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito.

 

Fonte: dottrinalavoro

Nota della dott.ssa Barbati:

l’interesse ed il vantaggio (che l’azienda trae da un determinato fatto) sono i 2 parametri sostanziali per cui si può rispondere di responsabilità da dlgs 231/01.

Questa sentenza chiarisce come vi sia responsabilità, pur in presenza di una particolare esiguità del vantaggio (generalmente di natura economica) – ma pur sempre vantaggio -, concetto già richiamato in passato in un’altra sentenza, sempre della Cassazione (la n.33976/22). 

In questa ultima sentenza la Suprema Corte, infatti, dibatteva sul caso di un infortunio sul lavoro occorso a causa dell'assenza

di una griglia di protezione su una vasca di raccolta dell'uva.

I giudici avevano ravvisato anche un esiguo risparmio di spesa (1800 euro) poiché l'Azienda aveva ridotto i costi per l'elaborazione di un MOG (Modello Organizzativo adeguato seppur adottato) e risparmiato sui sistemi di controllo (risultati poi come non idonei alla prevenzione dell'infortunio). 

Ricordiamo che l’adozione del Modello Organizzativo è facoltativa ma che, in caso di infortunio con prognosi di 40 gg, si apre un procedimento penale d’ufficio che porterà alla richiesta, da parte delle Autorità investigativa, di adozione efficace ed effettiva del MOG che influirà sulla responsabilità dal dlgs 231/01.

 

Dott.ssa Emilia Barbati | Deputy Legal Manager  | Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01 | Mobility Manager




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