Con osservazioni della dott.ssa Emilia Barbati.
Con sentenza n. 22683 del 25 maggio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità dell’Ente per il reato di lesioni personali colpose in danno di lavoratore infortunato non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito.
Fonte: dottrinalavoro
Nota della dott.ssa Barbati:
l’interesse ed il vantaggio (che l’azienda trae da un determinato fatto) sono i 2 parametri sostanziali per cui si può rispondere di responsabilità da dlgs 231/01.
Ricordiamo che l’adozione del Modello Organizzativo è facoltativa ma che, in caso di infortunio con prognosi di 40 gg, si apre un procedimento penale d’ufficio che porterà alla richiesta, da parte delle Autorità investigativa, di adozione efficace ed effettiva del MOG che influirà sulla responsabilità dal dlgs 231/01.
Dott.ssa Emilia Barbati | Deputy Legal Manager | Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01 | Mobility Manager