Con sentenza n. 540 dell’11 gennaio 2023, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile il reato di mancata risposta alla richiesta di notizia da parte dell’Ispettorato del Lavoro anche nel caso di omessa esibizione da parte del datore di lavoro di specifici documenti che quelle notizie contengano, risultando questa interpretazione dell’art. 4 della legge n. 628/1961 in linea con i principi costituzionali di tassatività e determinatezza.
Fonte: dottrinalavoro