D. LGS 231/01

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Cassazione: manomissione del cronotachigrafo

Premessa: il titolare di piu’ Società, aveva utilizzato magneti per impedire il corretto funzionamento del disco cronotachigrafo di bordo, impedendo la registrazione della velocita’ dei veicoli, dei tempi di guida e sosta, permettendo quindi ai dipendenti la guida per un numero di ore superiore a quello consentito.

Tale condotta avrebbe aumentato il rischio di causare incidenti, a danno della incolumita’ dei conducenti nonché della sicurezza pubblica.

In merito a quanto sopra, con sentenza n. 40187/2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla manomissione dei cronotachigrafi installati su mezzi di trasporto affermando che:

in caso di manomissione (es. con magneti come in questo caso) del cronotachigrafo, il datore di lavoro commette il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche perché, i cronotachigrafi, hanno finalità di prevenzione degli infortuni.

In pratica il datore di lavoro che ne imponga l’alterazione (che equivale alla rimozione perche’ per rimozione si può intendere anche l’attività il cui scopo sia quello di frustrare il funzionamento dell’apparecchio) risponde del reato di cui all’articolo 437 c.p., secondo il quale:

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoroovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [45132quater]”. 

 

Dott.ssa Emilia BarbatiDeputy Legal Manager, Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01, Mobility Manager




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