Con ordinanza n. 11488 del 3 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che in base all’art. 41 del codice penale va data rilevanza a qualsiasi concausa che abbia contribuito alla produzione dell’effetto lesivo, anche se la sua incidenza non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota.
Fonte: dottrinalavoro