Con nota della dott.ssa Barbati.
Con ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che il rifiuto della visita medica prodromica alla assegnazione a nuove mansioni è illegittimo e la reazione della lavoratrice non è assolutamente giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c., perché, da un lato il datore di lavoro si era limitato ad adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni della legge per la tutela delle condizioni fisiche dei lavoratori nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare l’esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento avanti agli organi competenti.
L’art. 1460 c.c. è invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore o in ipotesi di gravità della condotta da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della dipende.
Fonte: Dottrinalavoro
Nota:
una lavoratrice era stata licenziata per essersi rifiutata di sottoporsi alla visita medica organizzata dal datore di lavoro che intendeva assegnarle nuove mansioni. Tale obbligo è previsto dal dlgs 81/08, pena il licenziamento appunto, al fine della valutazione dell’idoneità alla mansione da svolgere.
Al cambio di mansione, infatti, occorre una nuova visita poiché se si è stati idonei alla mansione precedente (a) non è detto si sia idonei alla mansione successiva (b), se diverse e con rischi diversi.
Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato l’impugnativa del licenziamento, ritenendo ingiustificato il rifiuto opposto dalla lavoratrice, che aveva motivato l’indisponibilità all’accertamento medico affermando che lo stesso sarebbe stato finalizzato all’assegnazione di un incarico non in linea con la propria professionalità.