Con sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019, la Corte di Cassazione penale, confermando un precedente indirizzo espresso in una decisione del 2017, ha affermato che, sotto l’aspetto penale, il consenso espresso dai lavoratori (in questo caso “ex post“) non elimina la illiceità del comportamento del datore di lavoro che ha installato un impianto di video sorveglianza senza il prescritto accordo sindacale o, in alternativa, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, come previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970.
Solo le rappresentanze dei lavoratori o, in alternativa, l’Ispettorato del Lavoro, attraverso il proprio provvedimento, sono deputati ad esprimere il consenso, in quanto i lavoratori interessati sono “parte debole” nel rapporto, e ciò impone di ritenere inderogabile quanto previsto dall’articolo 4.
Fonte: dottrinalavoro