Con nota della dott.ssa Barbati
Con sentenza n. 17810 del 4 maggio 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. il lavoratore infortunato che, al medico del pronto soccorso, dichiari di essersi procurato la lesione a causa di una caduta accidentale nella propria abitazione, anziché di un infortunio sul posto di lavoro, in tal modo inducendolo ad attestare il falso nel certificato. Dello stesso reato risponde chi, in azienda, ha suggerito al lavoratore tale comportamento.
Fonte: Dottrinalavoro
Nota:
se l’infortunio dovesse avere prognosi di 40 gg, allora si aprirebbe un procedimento penale d’ufficio cioè senza bisogno della richiesta della parte (l’infortunato), ma ad impulso diretto dello Stato.
E, se dallo stesso infortunio, l’Azienda dovesse trarne un profitto o un vantaggio dimostrati, si potrebbe incorrere anche in responsabilità ai sensi del DLGS 231/01, per il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001).