Con ordinanza n. 10404 del 1° giugno 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che un comportamento negligente del lavoratore che configura una responsabilità dell’infortunio unicamente a sé stesso, esclude ogni colpa a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2087 del cc).
Nello specifico, in tale ordinanza, la Cassazione ha affermato che il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale, da parte dell'Inail, non comporta automaticamente la responsabilità del datore di lavoro.
Infatti l’onere della prova è a carico del lavoratore, sarà questi, se ha contratto una contratto una malattia professionale, a dover dimostrare l'inadempimento datoriale e il nesso di causalità (cioè il collegamento tra fatto ed evento) con il danno dal medesimo sofferto.