Con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP, ciò al fine di evitare commistioni tra ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro.
Fonte dottrinalavoro
Nota della dott.ssa Barbati:
quanto sopra ovviamente incontra l’eccezione dell’art. 34 del dlgs 81/04 che prevede i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
L’allegato II infatti prevede:
1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.