Con nota in calce della dott.ssa Emilia Barbati.
Con sentenza n. 41349 del 3 novembre 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio verificatosi nel primo giorno di utilizzazione di un lavoratore somministrato, il datore risponde del delitto di lesione personale colposa nel caso in cui abbia omesso ogni tipo di formazione preventiva prima dell’inizio della prestazione per le mansioni a cui lo stesso doveva essere adibito, senza che tale attività di formazione sia esclusa dal bagaglio di conoscenze personali del lavoratore, né dal travaso di conoscenze che si realizza nella collaborazione tra lavoratori, pur posti tra di loro in rapporto gerarchico.
Fonte: dottrinalavoro
Nota dott.ssa Emilia Barbati
Nel caso sopra esposto, la responsabilità del datore di lavoro è nei fatti adibendo il lavoratore, nella prima giornata di lavoro, a mansione per cui non era stata data idonea, sufficiente e adeguata formazione violando l’art. 37, comma 1, d. Igs. n.81/2008.
Ciascun lavoratore deve essere informato, formato ed addestrato con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore di appartenenza dell’Azienda, prima dell’assegnazione ad un lavoro.
Dire che, essendo il primo giorno di lavoro, il datore non avrebbe avuto il tempo di formare adeguatamente il lavoratore, non è sostenibile in giudizio né tantomeno che bastasse il suo bagaglio di conoscenza o quella dei suoi superiori poiché occorre un preliminare “processo formativo ad hoc”.