Con la sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014 I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dellIspettorato del lavoro, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso daltri elementi renda superfluo lespletamento di ulteriori mezzi istruttori.. Fonte: quotidiano sicurezza