Con sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il committente è responsabile della contribuzione dovuta dal subappaltatore pur se il contratto di subappalto fosse stato vietato nel contratto stipulato con l’appaltatore.
L’obbligazione contributiva è indisponibile e l’Inps ha il pieno diritto di chiedere direttamente al committente il pagamento delle contribuzioni relative ai lavoratori impiegati nei servizi subappaltatore.
Fonte: dottrinalavoro