Con sentenza n. 5749 del 27 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro, o malattia professionale, in quanto riconducibili alla nozione generale di malattia ed infortunio ex art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia una origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.”.
Fopnte: dottrinalavoro