Con nota della dott.ssa Emilia Barbati
Con sentenza n. 17617 del 28 aprile 2023, la Corte di Cassazione penale ha affermato che “la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto tali disposizioni, secondo le indicazioni costanti della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa”.
Fonte: dottrinalavoro
Nota:
resta inteso che occorre porre l’attenzione sull’inciso “in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro” e cioè se l’Azienda non riesce a dimostrare che il datore di lavoro, il RSPP, i dirigenti ed i preposti abbiano messo in campo le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie ed adeguate.
Se lo avranno fatto (quindi provandolo), saranno esentati da responsabilità.
Dott.ssa Emilia Barbati Deputy Legal Manager | Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01 | Mobility Manager