Con sentenza n. 24577 del 21 giugno 2024, la quarta sezione della Corte di Cassazione penale ha affermato che il reato di associazione a delinquere finalizzata ad attuare uno stabile sistema illecito di reclutamento e sfruttamento dei lavoratori, è configurabile, pur non essendo necessaria la consumazione, trattandosi di una fattispecie di pericolo.
Fonte: dottrinalavoro
Nota della dott.ssa Emilia Barbati:
Il reato di caporalato è anche previsto dal dlgs 231/01 come reato presupposto e, se realizzato, con interesse e/o vantaggio per l’azienda, potrebbe esporla a responsabilità amministrativa con profili di carattere penale che potrebbero inficiare il Modello Organizzativo (adottato dall’azienda stessa).