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Cambia l’articolo 29 sugli Appalti

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, la Legge n. 122 del 7 luglio 2016 con le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.Per quanto riguarda la materia Lavoro, la norma prevede la sostituzione del comma 3, dell’articolo 29 (Appalto), del Decreto Legislativo n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi).La vecchia versione del comma 3 dell’articolo 293. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.La nuova versione del comma 3 dell’articolo 293. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Fonte: Gazzetta Ufficiale



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