L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 260 del 18 giugno 2020, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni in merito ai criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 234/2007.
Per i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
La nota n. 260 del 18 giugno 2020
Oggetto: violazione art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007 – criteri di calcolo della sanzione.
È pervenuta allo scrivente Ufficio una richiesta di parere avente ad oggetto i criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007.
In particolare, l’ITL di Bergamo chiede di conoscere se l’importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce.
Tenuto conto del tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 5 e 9, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 234/2007, si può desumere che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.
Ciò è confermato dalla formulazione dei commi 1 e 4 dell’art. 9 citato, nei quali il legislatore ha invece espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.
Pertanto, in linea con l’interpretazione fornita dall’ITL di Bergamo, nei restanti commi dello stesso articolo, fra in quali rientra il comma 2 che disciplina la sanzione per la violazione di cui all’art. 5 in oggetto, tale operazione non dovrà essere effettuata.
Fonte: INL