Il datore di lavoro per provare ladempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento con durata e data dellavvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dellAccordo del 2011.Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 - Pres. Romis - Ric. G.R. Fonte: puntosicuro