IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioniconcernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,installazioni ed impianti elettrici ed elettronici»; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per lasicurezza dell'impiego del gas combustibile» e successivemodificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compitidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 dellalegge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materiadi tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» esuccessive modificazioni; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9luglio 2008, n. 764, che stabilisce procedure relativeall'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodottilegalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga ladecisione n. 3052/95/CE; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per lacommercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga ladirettiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni; Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, n.426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga ladirettiva 2009/142/CE; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante«Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazionedelle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi esistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosferapotenzialmente esplosiva»; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per lacommercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga ladirettiva 89/106/CEE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, «Regolamento recante la semplificazione della disciplina deiprocedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a normadell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n.121, «Regolamento recante attuazione della delega di cui all'art. 7,commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamentodella normativa regolamentare nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi eche abroga la direttiva 2009/142/CE; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici diprevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996, recante«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per laprogettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termicialimentati da combustibili gassosi», pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998,recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestionedell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nel supplementoordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.81 del 7 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti edelementi costruttivi di opere da costruzione», pubblicato nelsupplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della Repubblicaitaliana n. 74 del 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia diattivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61del 12 marzo 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile2008, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione,collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi didistribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' nonsuperiore a 0,8», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanzeconcernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alladocumentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, deldecreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti diprotezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezzaantincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati acombustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui alrichiamato decreto ministeriale 12 aprile 1996; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzioneincendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva(UE) n. 2015/1535; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allaprogettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per laproduzione di calore civili extradomestici di portata termicacomplessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosidella 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar,asserviti a: a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altrilaboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anchenell'ambito dell'ospitalita' professionale, di comunita' e ambitisimilari. 2. Il presente decreto non si applica a: a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti incicli di lavorazione industriale; b) impianti di incenerimento; c) impianti costituiti da stufe catalitiche; d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione diquelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti adincandescenza. 3. Piu' apparecchi alimentati a gas, di seguito denominatiapparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in localidirettamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di ununico impianto di portata termica pari alla somma delle portatetermiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta sommasia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singolaportata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contienericade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo diapplicazione del presente decreto. All'interno di una unita'immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portatatermica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici diportata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi dicottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gliscaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gliimpianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono esserecomunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essiapplicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti. 4. Piu' apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unicoimpianto. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiantidi nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano lespecifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato 1 di cuiall'art. 3.