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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO    Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioniconcernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,installazioni ed impianti elettrici ed elettronici»;   Vista la legge 6 dicembre 1971, n.  1083,  recante  «Norme  per  lasicurezza   dell'impiego   del   gas   combustibile»   e   successivemodificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compitidel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  dellalegge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materiadi tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  esuccessive modificazioni;   Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9luglio   2008,   n.   764,   che   stabilisce   procedure    relativeall'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodottilegalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  ladecisione n. 3052/95/CE;   Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   lacommercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  ladirettiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni;   Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9  marzo  2016,  n.426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga ladirettiva 2009/142/CE;   Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante«Attuazione della direttiva 2014/34/UE  concernente  l'armonizzazionedelle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  esistemi di protezione destinati  a  essere  utilizzati  in  atmosferapotenzialmente esplosiva»;   Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  106,  recante«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   delregolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per lacommercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  ladirettiva 89/106/CEE»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, «Regolamento recante la  semplificazione  della  disciplina  deiprocedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   normadell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019,  n.121, «Regolamento recante attuazione della delega di cui all'art.  7,commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163,  per  l'adeguamentodella  normativa  regolamentare  nazionale  alle   disposizioni   delregolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del  Consiglio,del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  eche abroga la direttiva 2009/142/CE;   Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   diprevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dellaRepubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996,  recante«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  laprogettazione, la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  termicialimentati  da  combustibili  gassosi»,  pubblicato  nella   GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996;   Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo  1998,recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la  gestionedell'emergenza nei luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nel  supplementoordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.81 del 7 aprile 1998;   Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  edelementi  costruttivi  di  opere  da  costruzione»,  pubblicato   nelsupplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della  Repubblicaitaliana n. 74 del 29 marzo 2007;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,pubblicato nel supplemento ordinario n. 87  alla  Gazzetta  ufficialedella Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  diattivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61del 12 marzo 2008;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  16  aprile2008, recante «Regola  tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,collaudo, esercizio e sorveglianza  delle  opere  e  dei  sistemi  didistribuzione e di linee dirette del gas naturale  con  densita'  nonsuperiore  a  0,8»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   dellaRepubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanzeconcernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alladocumentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  deldecreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201del 29 agosto 2012;   Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  diprotezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;   Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezzaantincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati  acombustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui  alrichiamato decreto ministeriale 12 aprile 1996;   Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzioneincendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.139;   Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva(UE) n. 2015/1535;                                Decreta:                                 Art. 1                          Campo di applicazione    1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allaprogettazione, realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  per  laproduzione  di  calore  civili  extradomestici  di  portata   termicacomplessiva maggiore di 35  kW  alimentati  da  combustibili  gassosidella 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non  maggiore  di  0,5  bar,asserviti a:     a) climatizzazione di edifici e ambienti;     b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;     c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni)  ed  altrilaboratori artigiani;     d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;     e) cottura di  alimenti  (cucine)  e  lavaggio  stoviglie,  anchenell'ambito dell'ospitalita' professionale,  di  comunita'  e  ambitisimilari.   2. Il presente decreto non si applica a:     a) impianti realizzati specificatamente per  essere  inseriti  incicli di lavorazione industriale;     b) impianti di incenerimento;     c) impianti costituiti da stufe catalitiche;     d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A  ad  eccezione  diquelli per il riscaldamento  realizzati  con  diffusori  radianti  adincandescenza.   3.  Piu'  apparecchi  alimentati  a  gas,  di  seguito   denominatiapparecchi,  installati  nello  stesso  locale,  ovvero   in   localidirettamente comunicanti, sono considerati come facenti parte  di  ununico impianto di portata  termica  pari  alla  somma  delle  portatetermiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora  detta  sommasia maggiore di 35 kW, indipendentemente  dal  valore  della  singolaportata termica di ciascun apparecchio, il  locale  che  li  contienericade, ai fini delle misure di prevenzione  incendi,  nel  campo  diapplicazione  del  presente  decreto.  All'interno  di   una   unita'immobiliare ad uso abitativo,  ai  fini  del  calcolo  della  portatatermica complessiva,  non  concorrono  gli  apparecchi  domestici  diportata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi dicottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gliscaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno  ed  i  lavabiancheria.  Gliimpianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati  devono  esserecomunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essiapplicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.   4. Piu' apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unicoimpianto.   5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impiantidi nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti  si  applicano  lespecifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato 1 di cuiall'art. 3. 



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