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Appalto - Illecita somministrazione di manodopera: nuove misure di contrasto

Il Cd. Decreto Fiscale ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020,  nuove misure di contrasto all'Illecita somministrazione di manodopera.

 

D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019

Dal 1° gennaio 2020, nell'ambito dei contratti di appalto e di somministrazione di servizi, sono entrate in vigore [1] le nuove misure per il contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, finalizzate ad evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA. 

Si riassumono brevemente alcuni dei più salienti aspetti in materia.

Decorrenza

Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
 

Nonostante la decorrenza della nuova disciplina sia fissata al 1° gennaio 2020, per l’efficacia della previsione normativa relativa all'estensione del regime di inversione contabile ( cd. reverse charge IVA), occorrerà attendere la prevista procedura di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.


Per quanto, invece, riguarda il nuovo obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere o servizi anche sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate [2], la disciplina in esame si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 - versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 - anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.

Ambito di applicazione

1. Soggettivo.
Nell’ ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta [3], compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

2. Oggettivo.
Ai fini dell’applicabilità della normativa è necessario che i seguenti requisiti sussistano congiuntamente.


Deve trattarsi di:
a. affidamento ad un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000; 
b. servizi affidati tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
c. contratti caratterizzati da:
-  prevalente utilizzo di manodopera; 
-  svolti presso le sedi di attività del committente; 
-  nei quali vi sia l’utilizzo di beni strumentali di titolarità del committente o ad esso in qualunque forma riconducibili.

Adempimenti

Appaltatori, affidatari o subappaltatori

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono

·         calcolare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;

·         effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente. A tal fine è stato istituito [4] il codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento;

·         trasmettere al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali :

o    le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;

o    un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, in cui saranno indicati il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Committente e relativa responsabilità

Il committente è tenuto a verificare attentamente i dati forniti dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall’ impresa subappaltatrice.

Nel caso in cui l’azienda appaltatrice o affidataria e/o le imprese subappaltanti non adempiano a quanto sopra  il committente dovrà:

·         sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

·         darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

·         

Responsabilità del committente

Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dal Legislatore, sarà chiamato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Si tratta perciò di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente, un' ipotesi sanzionatoria di natura tributaria nei confronti del committente inadempiente conseguente: 
-  all'inadempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice che abbia dunque commesso la violazione degli obblighi su di essa incombenti;
-  che la predetta violazione abbia anche dato luogo all'irrogazione nei suoi confronti della sanzione tributaria prevista.

Esclusione

I sovraesposti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente  allegando la relativa certificazione [5], la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute fiscali. 


Tali requisiti debbono essere posseduti cumulativamente:


a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

_______________________
Note:
[1] Art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.
[2] Agenzia delle entrate -  Risoluzione n. 108/2019 del 22 dicembre 2019.
[3] La norma si applica ai committenti sostituti d’imposta, residenti in Italia ai sensi degli artt. 2 e 73 del Tuir.
[4] Agenzia delle entrate -  Risoluzione n. 109/2019 del 24 dicembre 2019.
[5] Tale certificazione è espressamente previsto che venga messa a disposizione delle imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.
 

Fonte: Confindustriaemilia.it




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