Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 90, G.U. 19/06/2017Al via la nuova disciplina di contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.E stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.Vediamo le
principali novità del provvedimento, le cui disposizioni entreranno in vigore il 4 luglio.
Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di riciclaggio, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo aconoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.
Soggetti obbligati: la normativa antiriciclaggio interessa una vasta platea dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali; fra questi
alcuni esempi:
- intermediari bancari e finanziari (il decreto elenca le tipologie di società rientranti in questa categoria; fra le tante, le banche, Poste Italiane, le Sim e le Sgr);
- altri operatori finanziari (fra questi le società fiduciarie e i mediatori creditizi);
- professionisti (in forma individuale, associata o societaria): vi rientrano:
- dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati);
- una disciplina peculiare è quella riservata a notai e avvocati: essi sono soggetti obbligati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:
- trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trusto soggetti giuridici analoghi;
- revisori legali e società di revisione legale
- altri operatori non finanziari; tra questi, i soggetti che esercitano le seguenti attività:
- mediatori civili,
- esercenti di attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate, ecc.;
ndr: Si rimanda alla norma per tutto quanto. non espresssamente scritto.
AVVISO DI RETTIFICAComunicato relativo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2017). (17A04599) (GU n.149 del 28-6-2017)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, nella parte riferita all'articolo 65, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al terzo rigo, dove e' scritto: «...imputabile ai revisori legali e delle societa' di revisione legale...» leggasi: «... imputabile ai revisori legali e alle societa' di revisione legale ...»;alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella rubrica dell'art. 25-octies: dove e' scritto «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita)» leggasi: «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio)»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 1 dell'art. 25-octies, dove e' scritto: «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter ...»leggasi «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»;
Fonte: ALTALEX