Con ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, la Cassazione ha affermato che Il diritto all'indennizzo Inail spetta anche per disturbi post-traumatici da stress e ansia purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro e quindi il nesso di causalità (cioè il rapporto tra lavoro ed evento – malattia).
Nel caso in oggetto, la lavoratrice, ricorreva giudizialmente nei confronti dell’INAIL per ottenere l’indennizzo per il disturbo post-traumatico da stress con depressione e ansia, conseguente all'azione di mobbing messa in atto dalla sua datrice di lavoro.
La Cassazione si è espressa in tal senso: “ la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione”.
Rientra, pertanto, nel rischio assicurato dall’INAIL non solo quello relativo alla specifica mansione ma anche quello “collegato alla mansione”.
Testo a cura della dott.ssa Emilia Barbati - Deputy Legal Manager, Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01