Partiamo dall’ultimo interpello relativo all’aggiornamento preposti:
La Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto ritiene che l'aggiornamento sia quinquennale e che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Quindi, in base alle indicazioni della Commissione, l’aggiornamento è quinquennale.
Ora, parola al dott. Raspadori:
Come tutti gli esperti del settore sanno, ci troviamo in un impasse legislativo.
Partiamo da un dato certo: la formazione di lavoratori preposti e dirigenti è determinata dall’art. 37 del D. Lgs 81/08.
Tale decreto ha valore penale, per cui è cogente da quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come pure le sue modifiche.
Ecco, di seguito, il testo del comma di interesse:
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Ovviamente non vogliamo certo ignorare che l’art. 37 è strettamente collegato ai vari Accordi della Conferenza Permanente Stato-Regioni, per cui, quello specifico per l’aggiornamento dei preposti, ancora validissimo in attesa della sottoscrizione del nuovo Accordo (la cui bozza definitiva è stata redatta il 20 maggio 2024, ma non ancora ufficialmente approvata politicamente), è quello del 21/12/2011 all’art. 9 che recita:
Quindi ci troviamo in una differenza sostanziale per l’applicazione corretta della normativa, a cui si aggiunge il parere dell’INL (Circolare 1/2022) che sostiene che, in carenza del nuovo Accordo Stato-Regioni, i datori di lavoro non verranno multati nel caso non abbiano portato a biennale la periodicità del corso di aggiornamento per preposti.
Fatte tutte queste premesse, ora ecco i suggerimenti per i datori di lavoro:
Noi di E.R Services Group suggeriamo che i corsi di aggiornamento vadano tenuti ogni 2 anni.
Motivo: la norma è penale, per cui immediatamente applicabile: se un organo statale, voluto a seguito della legge D’Alema del 2004 per il federalismo, non ha deliberato entro il 30/06/2022, come previsto dalla legge Draghi n. 215 del 17/12/2021, non se ne può fare una colpa ai datori di lavoro che, quindi, possono mantenere la periodicità di 5 anni, in quanto nessuno li potrà sanzionare per questo motivo specifico.
Allora, perché suggerire di farla ogni 2 anni?
Perché chi ha assunto il ruolo di RSPP, dall’art. 33 D. Lgs 81/08 ha l’obbligo di:
Ed in base a questo obbligo assoluto, il RSPP deve porre al datore di lavoro il seguente quesito:
se un lavoratore si infortuna a causa di un suo proprio comportamento “non conforme” ripetuto più volte, per il quale, però, il preposto non è mai intervenuto per “modificare il comportamento non conforme, erogando al lavoratore le necessarie indicazioni di sicurezza”( art. 19 comma 1 lettera a) stesso decreto), e non lo ha fatto perché nessuno lo aveva formato sulle sue nuove modalità di essere preposto, secondo lei, datore di lavoro, il giudice a chi attribuirà la responsabilità di avere lasciato il preposto nella sua “beata ignoranza”?
Per chi avesse dubbi, la responsabilità è del datore di lavoro!!!
Per i sopracitati motivi, se è pur vero che ad un controllo specifico da parte degli Organi di Controllo sull’aggiornamento ai preposti, il datore di lavoro non verrebbe multato per non avere adempiuto al dettato della norma penale (ma solo perché non responsabile di decidere queste modifiche), è altrettanto vero che in caso di infortunio grave, il datore di lavoro che non ha adeguatamente formato il preposto, ne sarebbe totalmente responsabile, per avere omesso un suo preciso compito di formazione ai suoi preposti.
In breve:
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di formare i suoi preposti sulle nuove incombenze che le modifiche della L. 215/2021 hanno portato al loro ruolo, per cui conviene ai datori di lavoro formarli correttamente ed affrontare il tema in modo formale, avvalendosi delle modalità di erogazione della formazione.
In ERSG abbiamo SEMPRE privilegiato la SICUREZZA SOSTANZIALE, che dipende dai comportamenti dei lavoratori e dagli interventi competenti e propositivi dei preposti, per questo suggeriamo, e continueremo a suggerire, agli attori della sicurezza in azienda, la formazione con cadenza biennale.