Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.L. 6 marzo 2013
02/11/2015 - n. 9/2015La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito, alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), un parere in merito alla al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.In particolare, listante chiede di sapere se con il termine alternativamente si intende che nellarco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore. La sintesi della risposta:Il decreto in oggetto stabilisce lobbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale. Il triennio decorre:dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.) per chi è già qualificato a tale data;dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.lobbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, tra loro alternative:frequenza, per almeno 24 ore complessive, nellarea tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui allart. 32, co. 4, del d.lgs 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento;effettuazione un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nellarea tematica di competenza.il termine Alternativo è riferito esclusivamente alla possibilità, da parte del formatore-docente, di scegliere la tipologia di aggiornamento confacente alla sua figura. Fonte: MLPS