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Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.L. 6 marzo 2013

02/11/2015 - n. 9/2015La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito, alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), un parere in merito alla al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.In particolare, l’istante chiede di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”. La sintesi della risposta:Il decreto in oggetto stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale. Il triennio decorre:•dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.) per chi è già qualificato a tale data;•dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, tra loro alternative:•frequenza, per almeno 24 ore complessive, nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, co. 4, del d.lgs 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento;•effettuazione un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.il termine “Alternativo” è riferito esclusivamente alla possibilità, da parte del formatore-docente, di scegliere la tipologia di aggiornamento confacente alla sua figura. Fonte: MLPS



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