D. LGS 231/01

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231/01. NUOVO REATO: L’AUTORICICLAGGIO

La Legge n.186 del 15 dicembre, in vigore dal 1 gennaio 2015, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", enuncia all'art. 3, le modifiche al codice penale con l'introduzione, dell'art. 648 – ter 1 – Autoriciclaggio. Lo stesso articolo modifica all'art. 25-octies del decreto legislativo 231/01, integrando l'Autoriciclaggio nell'elenco dei reati previsti dal dlgs 231/01 (responsabilità amministrativa di impresa).

Per Autoriciclaggio si intende l’occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, a seguito di particolari reati, come: l’evasione fiscale, la corruzione e ecc..

L’art 25-octies, quindi, recita:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.




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