La Legge n.186 del 15 dicembre, in vigore dal 1 gennaio 2015, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", enuncia all'art. 3, le modifiche al codice penale con l'introduzione, dell'art. 648 ter 1 Autoriciclaggio. Lo stesso articolo modifica all'art. 25-octies del decreto legislativo 231/01, integrando l'Autoriciclaggio nell'elenco dei reati previsti dal dlgs 231/01 (responsabilità amministrativa di impresa).
Per Autoriciclaggio si intende loccultamento dei proventi derivanti da crimini propri, a seguito di particolari reati, come: levasione fiscale, la corruzione e ecc..
Lart 25-octies, quindi, recita:
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.