Comunicazione di infortunio
La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno lobbligo di comunicare in via telematica allInail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano lassenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dellevento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno lobbligo di comunicare allInail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dallart. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.Nel caso in cui linfortunio sul lavoro preveda unassenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane lobbligo della denuncia di infortunio ai sensi dellart. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.Lobbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti unassenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).SanzioniIl mancato rispetto dei termini previsti per linvio della comunicazione dinfortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per linvio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - lesclusione dellapplicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dellarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.Nellipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per linvio della comunicazione dinfortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui allart. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti allaccertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui allart. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.Istruzioni per i lavoratoriIl lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.In tal modo potrà assolvere allobbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.Fonte: INAIL