Il capocantiere, impartendo ordini ai lavoratori per lo svolgimento delle attività di loro competenza e ricoprendo una posizione sovraordinata agli stessi, assume di fatto una posizione di garanzia assimilabile a quella del preposto. Sono forniti sostanzialmente dalla Corte di Cassazione in questa sentenza dei chiarimenti sulla applicazione dellart. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con riferimento in particolare alla posizione di garanzia del preposto in quanto vengono precisati quelli che sono gli elementi di distinzione fra il preposto di diritto e il preposto di fatto.
La sentenza riguarda in particolare la individuazione della responsabilità o meno di un capocantiere per linfortunio occorso ad un lavoratore nel mentre operava su di una macchina per la mancanza dei presidi di sicurezza previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il capocantiere, ha sostenuto la suprema Corte, nel momento in cui impartisce ordini e direttive ai lavoratori per lo svolgimento delle attività di loro competenza, ricoprendo una posizione sovraordinata agli stessi, assume di fatto una posizione di garanzia assimilabile a quella del preposto e quindi risponde degli obblighi di sicurezza che il legislatore ha posto a carico di questultimo.
Fonte: puntosicuro